Art. 7 · Uso di finanziamenti non collegati ai costi

Art. 7

Uso di finanziamenti non collegati ai costi

In vigore dal 18 ott 2023
Uso di finanziamenti non collegati ai costi 1.   Le sovvenzioni assumono la forma dei finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 2.   Il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale; b) le caratteristiche della cooperazione, che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria; o c) il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti. 3.   Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione non supera il 15 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, ed è limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può essere al massimo pari al 20 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, ed è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) l'Ucraina o la Moldova è uno dei destinatari dei quantitativi supplementari di prodotti della difesa nell'ambito dell'azione di appalto, conformemente all', paragrafo 3; b) almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune è destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione, in qualità di contraenti o subappaltatori.
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