Art. 6 · Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

Art. 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

In vigore dal 18 ott 2023
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione 1.   Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario. 2.   Il finanziamento dell'Unione è utilizzato per incentivare la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune e dell'esigenza di creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione. 3.   In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono coprire, laddove necessario per l'attuazione di un'azione, azioni avviate anteriormente alla data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 24 febbraio 2022 e non siano completate prima della firma della convenzione di sovvenzione. Le azioni ammissibili retroattivamente devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità di cui agli del presente regolamento. 4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
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