Art. 4 · Bilancio

Art. 4

Bilancio

In vigore dal 18 ott 2023
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti. 2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 3.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 4.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
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