Art. 13 · Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

Art. 13

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

In vigore dal 18 ott 2023
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili 1.   Nell'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli Stati membri e i paesi associati che partecipano a un appalto comune stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini di tale appalto comune, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. b) ciascuno Stato membro assicura di offrire un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE; c) la Commissione protegge le informazioni classificate UE ricevute in relazione allo strumento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. 2.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili e tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.
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