Art. 12
Programma di lavoro
In vigore dal 18 ott 2023
Programma di lavoro
1. Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario («programma di lavoro»).
2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. Il programma di lavoro indica:
a)
l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto;
b)
l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni svolte dal numero minimo di Stati membri in applicazione dell', paragrafo 1, lettera c);
c)
gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di altri Stati membri o paesi associati in una cooperazione esistente;
d)
l'importo complessivo del contributo dell'Unione per ciascuna priorità di finanziamento;
e)
una descrizione delle azioni che implicano una cooperazione in materia di appalti comuni;
f)
il valore stimato dell'appalto comune;
g)
la procedura di valutazione e selezione delle proposte;
h)
una descrizione dei traguardi, che devono essere concepiti in modo tale da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati che devono essere esborsati;
i)
le modalità di verifica dei traguardi di cui alla lettera h), il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati; e
j)
i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento degli importi di finanziamento.
4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all', paragrafo 2. Tali priorità di finanziamento hanno lo scopo di garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti dei prodotti per la difesa più urgenti e critici onde colmare le carenze in termini di capacità più urgenti, come indicato alla sezione 4 della comunicazione congiunta sull'«analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso».
Storico versioni
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