Art. 9
Disciplinare di produzione
In vigore dal 18 ott 2023
Disciplinare di produzione
1. Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia protetto come indicazione geografica, il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione, che dimostra che tutti i requisiti di cui all’, paragrafo 1, sono soddisfatti. Il disciplinare di produzione è oggettivo e non discriminatorio e indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata.
Il disciplinare di produzione comprende quanto segue:
a)
il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
b)
il tipo di prodotto;
c)
la descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
d)
la specificazione della zona geografica delimitata di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
e)
gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), anche mediante l’indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata;
f)
la descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
g)
informazioni relative all’imballaggio, qualora il richiedente decida che l’imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l’imballaggio debba avere luogo in tale zona;
h)
qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto;
i)
l’indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l’indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;
j)
altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose, e che stabiliscano regole sulla forma del disciplinare di produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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