Art. 72 · Revisione

Art. 72

Revisione

In vigore dal 18 ott 2023
Revisione 1.   Entro il 2 dicembre 2030 e, successivamente, ogni cinque anni la Commissione redige una relazione sull’attuazione del presente regolamento, corredata di una proposta legislativa per la relativa revisione, se opportuno. Tale relazione valuta, in particolare, in che misura sia creato il valore dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica nella zona geografica delimitata o altrove. 2.   Entro il 2 giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione della fattibilità di un sistema di informazione e allerta contro l’uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.
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