Art. 66 · Lingue procedurali

Art. 66

Lingue procedurali

In vigore dal 18 ott 2023
Lingue procedurali 1.   Tutti i documenti e tutte le informazioni inviati all’Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 2.   Per le funzioni attribuite all’Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell’Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell’Unione conformemente al regolamento n. 1 (26).
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