Art. 65
Tasse
In vigore dal 18 ott 2023
Tasse
1. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse a copertura dei costi della fase nazionale delle procedure previste dal presente regolamento, segnatamente i costi sostenuti per il trattamento delle domande, delle opposizioni, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione, delle richieste di cancellazione e dei ricorsi.
2. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse o imporre oneri a copertura dei costi dei controlli effettuati a norma del titolo IV del presente regolamento.
3. L’Ufficio esige il pagamento di una tassa in relazione a quanto segue:
a)
la procedura di registrazione diretta di cui all’;
b)
la procedura relativa alle indicazioni geografiche di paesi terzi di cui all’, lettera c); e
c)
i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all’.
4. L’Ufficio può esigere il pagamento di una tassa in relazione alle richieste di modifica del disciplinare di produzione e in relazione alle richieste di cancellazione se l’indicazione geografica è stata registrata secondo una delle procedure di cui al paragrafo 3, lettera a) o b).
5. Le tasse esigibili a norma del presente regolamento sono ragionevoli e proporzionate e tengono conto della situazione delle MPMI al fine di favorire la competitività dei produttori. L’importo di tali tasse non supera i costi sostenuti per l’esercizio dei compiti a norma del presente regolamento.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse esigibili dall’Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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