Art. 60 · Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online

Art. 60

Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online

In vigore dal 18 ott 2023
Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online 1.   Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli del presente regolamento sono considerate contenuti illegali a norma dell’, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065. 2.   Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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