Art. 6 · Requisiti per l’indicazione geografica

Art. 6

Requisiti per l’indicazione geografica

In vigore dal 18 ott 2023
Requisiti per l’indicazione geografica 1.   Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata. 2.   I prodotti contrari all’ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.
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