Art. 6
Requisiti per l’indicazione geografica
In vigore dal 18 ott 2023
Requisiti per l’indicazione geografica
1. Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:
a)
essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b)
la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e
c)
almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.
2. I prodotti contrari all’ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.
Storico versioni
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