Art. 55 · Delega delle funzioni afferenti ai controlli

Art. 55

Delega delle funzioni afferenti ai controlli

In vigore dal 18 ott 2023
Delega delle funzioni afferenti ai controlli 1.   Le autorità competenti possono delegare le funzioni afferenti ai controlli di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafi 2 e 3, e all’, paragrafo 2, a uno o più organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche. 2.   L’autorità competente delegante assicura che l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica a cui sono delegate le funzioni afferenti ai controlli di cui al paragrafo 1 abbiano i poteri necessari per svolgerle efficacemente. 3.   La delega delle funzioni afferenti ai controlli è effettuata in forma scritta alle condizioni seguenti: a) la delega contiene una descrizione dettagliata delle funzioni afferenti ai controlli delegate all’organismo di certificazione dei prodotti o alla persona fisica e delle condizioni per lo svolgimento di tali funzioni; b) qualora le funzioni afferenti ai controlli siano delegate ad organismi di certificazione dei prodotti, tali organismi di certificazione dei prodotti: i) dispongono delle competenze, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate; ii) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; e iii) agiscono in modo trasparente e sono imparziali ed esenti da qualsiasi conflitto di interessi; in particolare, che l’imparzialità della loro condotta non deve rischiare di essere direttamente o indirettamente pregiudicata per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate; c) qualora le funzioni afferenti ai controlli siano delegate a persone fisiche, tali persone fisiche: i) dispongono delle competenze, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate; ii) possiedono qualifiche ed esperienza adeguate; e iii) agiscono in modo trasparente e sono imparziali ed esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate; d) esistono disposizioni che garantiscono un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti deleganti e gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche.
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