Art. 52
Verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un’autorità competente o di organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche
In vigore dal 18 ott 2023
Verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un’autorità competente o di organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche
1. In alternativa alla procedura di cui all’, gli Stati membri possono prevedere la verifica della conformità del prodotto al disciplinare di produzione corrispondente mediante controlli effettuati, prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato, da:
a)
una o più autorità competenti di cui all’, paragrafo 1; o
b)
uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli a norma dell’.
2. Se i controlli effettuati prima dell’immissione del prodotto sul mercato dimostrano la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, l’autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all’uso dell’indicazione geografica per il prodotto in questione.
3. I controlli effettuati dopo l’immissione del prodotto sul mercato si basano su un’analisi dei rischi e, se disponibili, sulle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da un’indicazione geografica. Se tali controlli dimostrano la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, l’autorità competente rinnova il certificato di autorizzazione.
4. In caso di non conformità, l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2411:oj#art-52