Art. 50
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 18 ott 2023
Designazione delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli di cui al presente titolo.
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e agiscono in maniera trasparente. Dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere efficacemente le loro funzioni.
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