Art. 48 · Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione

Art. 48

Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione

In vigore dal 18 ott 2023
Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione 1.   Il simbolo dell’Unione stabilito per le «indicazioni geografiche protette» ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è applicabile alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. 2.   Per i prodotti artigianali e industriali originari dell’Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell’Unione può figurare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione. L’indicazione geografica si trova nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione. 3.   L’abbreviazione «IGP», acronimo di «indicazione geografica protetta», può figurare nell’etichettatura dei prodotti designati da un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali. 4.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere utilizzati nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione di prodotti fabbricati o manufatti qualora l’indicazione geografica si riferisca a una parte o a un componente di tali prodotti. In tal caso il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione si trova accanto al nome della parte o del componente che è chiaramente identificato come parte o componente. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione non sono collocati in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall’indicazione geografica. 5.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione, a seconda dei casi, può figurare nell’etichettatura di un prodotto e, ove applicabile, nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto soltanto dopo la pubblicazione della decisione di registrazione dell’indicazione geografica conformemente all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, a seconda dei casi. 6.   Possono inoltre figurare nell’etichettatura di un prodotto e, ove applicabile, nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto: a) riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare di produzione; e b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica. 7.   Il simbolo dell’Unione associato a un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro dell’Unione può figurare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto. In tal caso, si applica il paragrafo 2. 8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego nei prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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