Art. 45
Compiti delle associazioni di produttori
In vigore dal 18 ott 2023
Compiti delle associazioni di produttori
1. Le associazioni di produttori operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria, e in modo da consentire a tutti i produttori del prodotto designato da un’indicazione geografica di aderire all’associazione di produttori in qualsiasi momento.
Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori di un’associazione di produttori anche di organismi pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.
2. Le associazioni di produttori garantiscono che i produttori membri dell’associazione provvedano alla continua conformità al disciplinare di produzione corrispondente quando utilizzano l’indicazione geografica protetta e il simbolo dell’Unione sul mercato. Un’associazione di produttori può esercitare in particolare i diritti seguenti e svolgere i compiti seguenti:
a)
elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni per garantire la conformità delle fasi di produzione al disciplinare di produzione;
b)
avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c)
assumere impegni in materia di sostenibilità, siano essi compresi nel disciplinare di produzione o separati da quest’ultimo;
d)
adottare misure per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, tra cui:
i)
la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento di campagne pubblicitarie e di marketing collettive;
ii)
la diffusione di informazioni e la realizzazione di attività di promozione tese a comunicare ai consumatori le proprietà del prodotto designato dall’indicazione geografica;
iii)
lo svolgimento di analisi concernenti le prestazioni economiche, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall’indicazione geografica;
iv)
la diffusione di informazioni sull’indicazione geografica e sul simbolo dell’Unione; e
v)
attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l’integrazione di genere;
e)
lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un’indicazione geografica di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, monitorando l’uso dell’indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui tale indicazione geografica è protetta, anche sulle interfacce online, e, se necessario, informando le autorità incaricate dell’applicazione della legge;
f)
sviluppare attività volte a garantire che il prodotto designato dall’indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione; e
g)
adottare qualsiasi altro provvedimento per garantire un’adeguata protezione giuridica dell’indicazione geografica, ad esempio informando, se del caso, le autorità competenti in conformità dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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