Art. 43
Omonimi
In vigore dal 18 ott 2023
Omonimi
1. Una domanda presentata dopo che è stato richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione un nome omonimo o parzialmente omonimo è respinta, a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente delle condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali tra i due nomi omonimi, tenuto conto della necessità di assicurare che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.
2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo di un nome richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione e che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica di un prodotto non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
3. Ai fini del presente articolo, un «nome richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione» si riferisce:
a)
alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione;
b)
alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro dell’Unione;
c)
alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753; e
d)
alle indicazioni geografiche, ai nomi d’origine e ai termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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