Art. 39 · Supporto tecnico

Art. 39

Supporto tecnico

In vigore dal 18 ott 2023
Supporto tecnico 1.   Su richiesta della Commissione, l’Ufficio procede all’esame e ai compiti amministrativi riguardanti le indicazioni geografiche di paesi terzi: a) protette, o di cui si propone la protezione, in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte, diverso dall’Atto di Ginevra; o b) di cui si propone la protezione in virtù di un accordo internazionale in corso di negoziazione da parte dell’Unione. 2.   Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, l’Ufficio pubblica e, in caso di cambiamenti, aggiorna l’elenco degli accordi internazionali che proteggono le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui l’Unione è parte contraente nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.
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