Art. 35 · Comitato consultivo

Art. 35

Comitato consultivo

In vigore dal 18 ott 2023
Comitato consultivo 1.   È istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. 2.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso possono consultare, o consultano, quando la Commissione ne fa richiesta, il comitato consultivo su questioni riguardanti una domanda in qualsiasi fase delle procedure di registrazione, compresi l’opposizione, il ricorso, la modifica a un disciplinare di produzione e la cancellazione della registrazione di cui agli . Il comitato consultivo può essere consultato anche su questioni orizzontali, quali: a) la valutazione dei criteri qualitativi; b) la dimostrazione della reputazione di un prodotto; c) la determinazione del carattere generico di un nome; d) la valutazione del legame tra le caratteristiche di un prodotto e la sua origine geografica; e) il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o i nomi di prodotti esistenti che sono commercializzati legalmente. 3.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche e, se del caso, le commissioni di ricorso possono consultare il comitato consultivo in merito all’eventuale registrazione come indicazioni geografiche di nomi soggetti a domanda diretta di cui all’. 4.   I pareri del comitato consultivo sono espressi da una commissione formata da tre membri e non sono vincolanti. 5.   Il comitato consultivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. Se necessario, esperti riconosciuti nel settore delle indicazioni geografiche o nella categoria di prodotti in questione, compresi rappresentanti delle regioni e del mondo accademico, sono invitati a fornire competenze al comitato consultivo. 6.   I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovati. 7.   L’Ufficio pubblica l’elenco dei membri del comitato consultivo sul proprio sito web e lo tiene aggiornato. 8.   Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001 e sono rese pubbliche. I membri del comitato non hanno conflitti di interesse. 9.   L’Ufficio fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e il servizio di segreteria per le sue riunioni.
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