Art. 32 · Cancellazione

Art. 32

Cancellazione

In vigore dal 18 ott 2023
Cancellazione 1.   La registrazione di un’indicazione geografica è cancellata qualora l’indicazione geografica sia stata registrata in violazione dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1 o 2, o dell’, paragrafo 2. 2.   La registrazione di un’indicazione geografica registrata può essere cancellata qualora: a) la conformità al disciplinare di produzione da parte del prodotto non possa più essere garantita; b) non sia stato immesso sul mercato per un periodo continuativo di almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica. 3.   La registrazione di un’indicazione geografica può altresì essere cancellata su richiesta del richiedente in nome del quale è stata registrata. 4.   La richiesta di cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere presentata dall’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo. 5.   La Commissione o l’Ufficio può avviare una procedura di cancellazione di propria iniziativa, sulla base dei motivi di cui al paragrafo 2. 6.   Le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli e da 20 a 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. 7.   Prima di decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica, l’Ufficio, nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, informa il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica. Prima di decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo, la divisione preposta alle indicazioni geografiche consulta le autorità competenti del paese terzo interessato. Se l’indicazione geografica era stata registrata a norma dell’, la divisione preposta alle indicazioni geografiche può consultare il comitato consultivo e il punto di contatto unico dello Stato membro interessato. 8.   In caso di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica, il registro dell’Unione è opportunamente aggiornato. 9.   Il presente articolo non si applica alle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione a norma dell’Atto di Ginevra o di un altro accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure e la forma della cancellazione, nonché le modalità riguardanti la presentazione delle richieste di cancellazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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