Art. 31
Modifica del disciplinare di produzione
In vigore dal 18 ott 2023
Modifica del disciplinare di produzione
1. Il richiedente in nome del quale è stata registrata un’indicazione geografica ovvero un produttore che utilizza un’indicazione geografica a norma dell’, paragrafo 1, può richiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di tale indicazione geografica registrata.
2. Le modifiche del disciplinare di produzione sono classificate in due categorie:
a)
le modifiche dell’Unione di cui al paragrafo 3, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione; e
b)
le modifiche ordinarie da esaminare a livello di Stato membro o di paese terzo.
3. Una modifica è considerata una modifica dell’Unione se richiede una revisione del documento unico e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
la modifica consiste in un cambiamento del nome protetto come indicazione geografica o dell’uso di tale nome;
b)
sussiste il rischio che la modifica pregiudichi il legame tra la zona geografica e il prodotto di cui al documento unico; oppure
c)
la modifica comporta restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
4. In relazione a una richiesta di modifica dell’Unione si applicano, mutatis mutandis, le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli e agli articoli da 14 a 30. La decisione in merito a una richiesta di modifica dell’Unione è presa dall’Ufficio o, laddove si applichi l’, dalla Commissione.
5. Qualsiasi modifica del disciplinare di produzione di un’indicazione geografica registrata, diversa da quelle di cui al paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria e rientra nella competenza dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto. Le modifiche ordinarie, una volta approvate, sono comunicate all’Ufficio dalla pertinente autorità competente.
Laddove si applichi l’, le modifiche ordinarie sono approvate dall’Ufficio.
6. Una modifica ordinaria è considerata temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare di produzione risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario da parte delle autorità pubbliche, da disastri naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti oppure da un disastro provocato dall’uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attentato terroristico.
7. Una richiesta di modifica presentata dall’autorità competente di un paese terzo o da produttori stabiliti in un paese terzo contiene la prova che la modifica richiesta è conforme alla normativa in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigente in tale paese terzo.
8. Se una richiesta di modifica dell’Unione relativa a un’indicazione geografica che designa un prodotto originario di uno Stato membro riguarda anche modifiche ordinarie, solo la modifica dell’Unione è esaminata dall’Ufficio o dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.
9. Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro interessato o l’Ufficio può invitare il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica a modificare altri elementi del disciplinare di produzione.
10. L’Ufficio pubblica, una volta approvate, le modifiche dell’Unione e ordinarie nel registro dell’Unione.
11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione di una richiesta di modifica dell’Unione, e riguardanti le procedure e la forma delle modifiche ordinarie e la comunicazione all’Ufficio di tali modifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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