Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 ott 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali. 2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli o alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ai vini di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, né alle bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787. 3.   La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’etichettatura dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori e la vigilanza del mercato. 4.   La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-3