Art. 28 · Periodi transitori per l’uso di un’indicazione geografica

Art. 28

Periodi transitori per l’uso di un’indicazione geografica

In vigore dal 18 ott 2023
Periodi transitori per l’uso di un’indicazione geografica 1.   Fatto salvo l’, al momento della registrazione dell’indicazione geografica l’Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’ di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un’opposizione ammissibile , a norma dell’ o 25, alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica la cui protezione è violata abbia dimostrato che: a) la registrazione dell’indicazione geografica pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale ai fini della denominazione del prodotto; oppure b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome ai fini della denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all’, paragrafo 7. 2.   L’Ufficio può concedere un periodo transitorio fino a 15 anni o può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che: a) il nome di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione all’Ufficio; b) l’uso del nome di cui al paragrafo 1 non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome registrato come indicazione geografica; e c) tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica dei prodotti. 3.   Le decisioni di concessione o di proroga di un periodo transitorio, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nel registro dell’Unione. 4.   Durante il periodo transitorio, quando si usa un nome di cui al paragrafo 1, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura e, ove applicabile, come parte della descrizione del prodotto qualora quest’ultimo sia commercializzato su un sito di vendita online. 5.   Nell’ottica di raggiungere l’obiettivo a lungo termine della conformità al disciplinare di produzione da parte di tutti i produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica nella zona geografica interessata, uno Stato membro può stabilire, a fini di conformità con il relativo disciplinare di produzione, un periodo transitorio massimo di dieci anni, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente il prodotto in questione, utilizzando in modo continuativo il nome di cui trattasi durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’autorità competente dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all’. 6.   Il paragrafo 5 si applica, mutatis mutandis, a un’indicazione geografica facente riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo. L’obbligo di fare riferimento, nell’ambito della procedura nazionale di opposizione, all’uso continuo di cui a tale paragrafo non si applica alle indicazioni geografiche facenti riferimento a una zona geografica in un paese terzo.
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