Art. 27 · Procedura relativa alla notifica di osservazioni

Art. 27

Procedura relativa alla notifica di osservazioni

In vigore dal 18 ott 2023
Procedura relativa alla notifica di osservazioni 1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione nel registro dell’Unione a norma dell’, paragrafo 7, un’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, ovvero una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, può presentare all’Ufficio una notifica di osservazioni. 2.   Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali inesattezze o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda, compresa la possibile violazione di altre norme dell’Unione. Essa non conferisce alcun diritto al suo autore né avvia una procedura di opposizione. La notifica di osservazioni non si basa sui motivi di opposizione e l’autore della notifica di osservazioni non è considerato parte della procedura. 3.   L’Ufficio trasmette la notifica di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda, a meno che la notifica di osservazioni sia poco chiara o palesemente inesatta. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano regole concernenti la presentazione della notifica di osservazioni e ne specifichino il formato e la presentazione online. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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