Art. 25 · Procedura di opposizione a livello di Unione

Art. 25

Procedura di opposizione a livello di Unione

In vigore dal 18 ott 2023
Procedura di opposizione a livello di Unione 1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell’Unione di cui all’, paragrafo 7, un opponente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può presentare all’Ufficio un’opposizione. Tanto il richiedente quanto l’opponente sono considerati le parti della procedura. 2.   L’opponente può essere l’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro, ad eccezione dell’opponente nazionale di cui all’, paragrafo 1. 3.   L’Ufficio esamina l’ammissibilità dell’opposizione conformemente all’. 4.   Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l’Ufficio invita l’opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, al fine di raggiungere una composizione amichevole. In qualsiasi momento durante tale periodo, e su richiesta congiunta dell’opponente e del richiedente, l’Ufficio può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi. L’Ufficio può offrire una risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, per le consultazioni tra il richiedente e l’opponente, come indicato all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. 5.   Durante le consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente e l’opponente si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie a valutare se la domanda rispetti le condizioni di cui al presente regolamento. 6.   In qualsiasi fase della procedura di opposizione la divisione preposta alle indicazioni geografiche può consultare il comitato consultivo; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo 4 è sospeso. 7.   Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente comunica all’Ufficio l’esito delle stesse. 8.   Qualora, a seguito delle consultazioni, le informazioni pubblicate in conformità dell’, paragrafo 7, siano state modificate, l’Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e l’Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, esso pubblica la domanda modificata in conformità dell’, paragrafo 7. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano regole concernenti la presentazione dell’opposizione e che specifichino il formato e la presentazione online della dichiarazione di opposizione motivata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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