Art. 22 · Presentazione delle domande all’Ufficio

Art. 22

Presentazione delle domande all’Ufficio

In vigore dal 18 ott 2023
Presentazione delle domande all’Ufficio 1.   Nei casi di cui all’, lettera a), la domanda è presentata all’Ufficio dall’autorità competente dello Stato membro interessato. In tali casi, la domanda comprende: a) il documento unico di cui all’; b) la documentazione di accompagnamento di cui all’; c) una dichiarazione dell’autorità competente alla quale la domanda è stata inizialmente presentata, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento; d) un riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Nei casi di cui all’, lettera b), una domanda diretta è presentata all’Ufficio dal richiedente. In tali casi, la domanda comprende: a) il disciplinare di produzione di cui all’; b) il documento unico di cui all’; c) la documentazione di accompagnamento di cui all’. 3.   Nei casi di cui all’, lettera c), una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo è presentata all’Ufficio direttamente dal richiedente oppure dall’autorità competente del paese terzo interessato, secondo quanto applicabile ai sensi del diritto del paese terzo. Il richiedente e l’autorità competente del paese terzo interessato sono considerati parti della procedura di registrazione. In tali casi, la domanda comprende: a) il disciplinare di produzione di cui all’; b) il documento unico di cui all’; c) la documentazione di accompagnamento di cui all’; d) la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel paese terzo di origine; e) la prova di una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente. 4.   Quando una domanda congiunta è presentata a norma dell’, paragrafo 5, la domanda all’Ufficio è presentata: a) dall’autorità competente di uno degli Stati membri interessati, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata in più di uno Stato membro; b) dall’autorità competente dello Stato membro interessato, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata sia in uno Stato membro che in un paese terzo; c) dal richiedente del paese terzo o dall’autorità competente di uno dei paesi terzi interessati, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata in più di un paese terzo. 5.   La domanda congiunta di cui all’, paragrafo 5, comprende, se del caso, i documenti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo degli Stati membri o dei paesi terzi interessati. La relativa fase nazionale della procedura di registrazione di cui agli è svolta in tutti gli Stati membri interessati, salvo nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2. 6.   Le domande sono presentate per via elettronica, utilizzando il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio di cui all’. 7.   Una volta ricevuta una domanda, l’Ufficio la pubblica nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell’Unione») di cui all’. Il disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, è tenuto aggiornato. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande all’Ufficio. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure nonché la forma e la presentazione delle domande all’Ufficio, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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