Art. 21
Registrazione
In vigore dal 18 ott 2023
Registrazione
Le procedure di registrazione a livello di Unione riguardano:
a)
la fase, a livello di Unione, della procedura di registrazione relativa a una domanda presentata dall’autorità competente di uno Stato membro a seguito dell’adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda a livello nazionale a norma dell’, paragrafo 1;
b)
la procedura di registrazione relativa a una domanda diretta presentata a norma dell’; e
c)
la procedura di registrazione relativa a una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo, diversa dalle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma dell’Atto di Ginevra o di qualsiasi altro accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente.
Storico versioni
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