Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 18 ott 2023
Obiettivi
Il presente regolamento istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, in particolare fissando disposizioni riguardanti:
a)
i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
b)
una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
c)
la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato;
d)
informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un’indicazione geografica per il consumatore;
e)
i controlli e l’applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, che assicurino al contempo l’integrità del mercato interno;
f)
uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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