Art. 19 · Dispensa dalla fase nazionale

Art. 19

Dispensa dalla fase nazionale

In vigore dal 18 ott 2023
Dispensa dalla fase nazionale 1.   Alla Commissione è conferito il potere di concedere a uno Stato membro la dispensa dall’obbligo, di cui alla sezione 1, di designare un’autorità competente e di trattare le domande a livello nazionale se lo Stato membro, entro il 30 novembre 2024, fornisce alla Commissione: a) la prova che lo Stato membro interessato non dispone di una protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e b) la richiesta di dispensa, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che vi è scarso interesse locale riguardo alla protezione di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. 2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla dispensa di cui al paragrafo 1. 3.   Uno Stato membro a cui sia stata concessa una dispensa conformemente al paragrafo 1 può informare per iscritto la Commissione della sua decisione di non avvalersi più di tale dispensa e di designare un’autorità competente ai fini della fase nazionale della procedura di registrazione. La suddetta decisione di uno Stato membro di non avvalersi più della dispensa non influisce sulle procedure di registrazione in corso. 4.   Se il numero di domande dirette presentate conformemente all’ dai richiedenti di uno Stato membro cui è stata concessa una dispensa in conformità del paragrafo 1 del presente articolo supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma di tale paragrafo, la Commissione può revocare tale dispensa. 5.   Uno Stato membro a cui sia stata concessa una dispensa in conformità del paragrafo 1 designa un punto di contatto unico per eventuali problemi tecnici relativi ai prodotti e alle domande e fornisce alla Commissione e all’Ufficio i relativi recapiti. Tale punto di contatto unico è indipendente dai richiedenti e imparziale. 6.   Uno Stato membro cui è stata concessa una dispensa a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è esentato dagli obblighi di cui agli articoli da 49 a 62.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-19