Art. 17
Efficienza delle procedure
In vigore dal 18 ott 2023
Efficienza delle procedure
In relazione agli , gli Stati membri prevedono procedure amministrative efficienti, prevedibili e rapide. Le informazioni su tali procedure, compresi gli eventuali termini applicabili e la durata complessiva di tali procedure, sono rese pubbliche. Gli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio cooperano nell’ambito del comitato consultivo istituito a norma dell’ («comitato consultivo») per condividere le migliori pratiche al fine di promuovere l’efficienza di tali procedure.
Storico versioni
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