Art. 14 · Esame della domanda da parte dell’autorità competente

Art. 14

Esame della domanda da parte dell’autorità competente

In vigore dal 18 ott 2023
Esame della domanda da parte dell’autorità competente 1.   L’autorità competente esamina la domanda attraverso meccanismi efficaci e trasparenti per verificare che sia conforme ai requisiti di cui agli e che riporti le informazioni necessarie di cui agli . 2.   Se constata che la domanda è incompleta o inesatta, l’autorità competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla entro un termine stabilito. 3.   Se a seguito dell’esame della domanda constata che la domanda non soddisfa i requisiti di cui agli o non fornisce le informazioni necessarie di cui agli , l’autorità competente respinge la domanda. In caso contrario, l’autorità avvia la procedura nazionale di opposizione di cui all’.
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