Art. 13
Presentazione della domanda
In vigore dal 18 ott 2023
Presentazione della domanda
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1, la domanda di registrazione di un’indicazione geografica per un prodotto originario dell’Unione è presentata all’autorità competente dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
2. La domanda comprende:
a)
il disciplinare di produzione di cui all’;
b)
il documento unico di cui all’; e
c)
la documentazione di accompagnamento di cui all’.
3. L’autorità competente consente ai richiedenti di presentare le domande per via elettronica.
Storico versioni
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