Art. 8
Obblighi di comunicazione per gli operatori aerei
In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi di comunicazione per gli operatori aerei
1. Entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, e per la prima volta nel 2025, gli operatori aerei trasmettono alle autorità competenti e all’Agenzia le seguenti informazioni relative a un dato periodo di riferimento:
a)
quantitativo totale di carburante per l’aviazione caricato in ciascun aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
b)
fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione, per aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
c)
quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell’Unione, che deve essere comunicato pari a 0 (zero) se il quantitativo annuo non caricato è negativo oppure se è inferiore o pari al 10 % del fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione;
d)
quantitativo annuo caricato, per aeroporto dell’Unione, per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell’, paragrafo 2, espresso in tonnellate;
e)
quantitativo totale di carburante sostenibile per l’aviazione acquistato da fornitori di carburante per l’aviazione al fine di operare i loro voli, contemplati dal presente regolamento, in partenza da aeroporti dell’Unione, espresso in tonnellate;
f)
per ogni acquisto di carburante sostenibile per l’aviazione, il nome del fornitore di carburante per l’aviazione, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l’origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile per l’aviazione e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile per l’aviazione con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione;
g)
totale dei voli effettuati ai sensi del presente regolamento in partenza da aeroporti dell’Unione, espresso in numero di voli e in ore di volo.
2. La relazione da presentare è redatta secondo i modelli di cui all’allegato II.
3. La relazione è verificata da un verificatore indipendente in conformità dei requisiti di cui agli della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati sulla loro base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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