Art. 6 · Obbligo per gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione di agevolare l’accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione

Art. 6

Obbligo per gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione di agevolare l’accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione

In vigore dal 18 ott 2023
Obbligo per gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione di agevolare l’accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione 1.   Gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione adottano tutte le misure necessarie per agevolare l’accesso degli operatori aerei ai carburanti per l’aviazione contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione a norma del presente regolamento. 2.   Qualora gli operatori aerei segnalino all’autorità o alle autorità competenti difficoltà nell’accedere in un dato aeroporto dell’Unione ai carburanti per l’aviazione contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione conformemente al presente regolamento, l’autorità o le autorità competenti chiedono all’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione di fornire le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al paragrafo 1. L’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione interessato fornisce le informazioni all’autorità competente senza indebito ritardo. 3.   L’autorità o le autorità competenti valutano tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 2. Se l’autorità o le autorità competenti concludono che l’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, ne informano la Commissione e l’Agenzia. In casi di non conformità, l’autorità o le autorità competenti chiedono all’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione di individuare e adottare le misure necessarie per affrontare la mancanza di accesso adeguato degli operatori aerei a carburanti per l’aviazione contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre anni dalla richiesta dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 2. 4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, se del caso, i fornitori di carburante per l’aviazione, i gestori del carburante, gli operatori aerei e qualsiasi altra parte interessata dalle difficoltà segnalate forniscono, su richiesta e senza indebito ritardo, tutte le informazioni necessarie all’ente di gestione dell’aeroporto dell’Unione e cooperano con quest’ultimo nell’individuare e adottare le misure necessarie per affrontare le difficoltà segnalate. 5.   L’autorità o le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all’Agenzia tutte le informazioni pertinenti fornite a norma dei paragrafi 2 e 3 per consentirle di redigere la relazione tecnica di cui all’.
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