Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli operatori aerei, agli aeroporti dell’Unione e ai rispettivi enti di gestione degli aeroporti dell’Unione nonché ai fornitori di carburante per l’aviazione.
Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento si applica solo ai voli di trasporto aereo commerciale.
2. Uno Stato membro può decidere, previa consultazione dell’ente di gestione dell’aeroporto, che un aeroporto non contemplato dall’, punto 1), situato nel suo territorio, debba essere considerato un aeroporto dell’Unione ai fini del presente regolamento, a condizione che i requisiti di cui all’, paragrafo 1, siano soddisfatti al momento della decisione dello Stato membro.
Un ente di gestione di un aeroporto non contemplato dall’, punto 1), situato nel territorio di uno Stato membro, può richiedere che tale aeroporto sia considerato un aeroporto dell’Unione ai fini del presente regolamento, a condizione che soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 1, al momento della richiesta. Tale ente di gestione dell’aeroporto notifica la richiesta allo Stato membro la cui autorità o le cui autorità sono responsabili dell’aeroporto a norma dell’, paragrafo 6. La notifica è accompagnata da una conferma che l’aeroporto soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 1.
Lo Stato membro interessato notifica la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento a decorrere dal quale si applica tale decisione. La decisione dello Stato membro è accompagnata da un parere motivato che indica che si basa su criteri proporzionati e non discriminatori tra aeroporti con caratteristiche concorrenziali analoghe.
3. Un soggetto che opera voli di trasporto aereo commerciale e che non rientra nella definizione di cui all’, punto 3), può decidere di essere considerato un operatore aereo ai fini del presente regolamento. Un soggetto che opera voli diversi dai voli di trasporto aereo commerciale ai sensi dell’, punto 4), può decidere di essere considerato un operatore aereo ai fini del presente regolamento. Un soggetto che rientra nella definizione di cui all’, punto 3), può decidere che anche i suoi voli di trasporto aereo non commerciale siano contemplati dal presente regolamento. Tali soggetti notificano la propria decisione allo Stato membro la cui autorità o le cui autorità competenti sono responsabili dell’operatore aereo in questione a norma dell’, paragrafo 5. Lo Stato membro notifica tale decisione alla Commissione e all’Agenzia almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento a decorrere dal quale si applica tale decisione.
4. Sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione fornisce un elenco aggiornato e consolidato degli aeroporti e degli operatori aerei dell’Unione interessati. Tale elenco è di facile accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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