Art. 17 · Relazioni e riesame

Art. 17

Relazioni e riesame

In vigore dal 18 ott 2023
Relazioni e riesame 1.   Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. 2.   La relazione contiene una valutazione dettagliata dell’evoluzione del mercato dei carburanti per l’aviazione e del suo impatto sul funzionamento del mercato interno dell’aviazione dell’Unione, compreso sulla competitività e sulla connettività, in particolare delle isole e dei territori remoti, e sull’efficacia in termini di costi delle riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita. La relazione valuta inoltre le esigenze di investimento, le esigenze occupazionali e di formazione e le esigenze in termini di ricerca e innovazione nei carburanti sostenibili per l’aviazione. La relazione fornisce inoltre informazioni sui progressi tecnologici nell’ambito della ricerca e dell’innovazione nel settore dell’aviazione che sono pertinenti per i carburanti sostenibili per l’aviazione, anche per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di sostanze diverse dalla CO2 o le tecnologie di cattura direttamente dall’atmosfera. 3.   La relazione valuta l’eventuale necessità di rivedere l’ambito di applicazione del presente regolamento, la definizione di carburanti sostenibili per l’aviazione, i carburanti ammissibili e le quote minime di cui all’ e all’allegato I, nonché il livello delle sanzioni pecuniarie. La relazione valuta l’eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione del presente regolamento per includervi altre fonti energetiche e altri tipi di carburanti sintetici definiti nella direttiva (UE) 2018/2001, tenendo in debito conto il principio della neutralità tecnologica. La relazione valuta inoltre iniziative, miglioramenti e misure supplementari per agevolare e promuovere ulteriormente un aumento della fornitura e della diffusione di carburanti per l’aviazione non «drop-in», e relativi servizi, infrastrutture e tecnologie, coerenti con l’obiettivo di decarbonizzare il trasporto aereo, preservando nel contempo condizioni di parità. 4.   La relazione prende in considerazione l’eventuale inclusione di meccanismi per sostenere la produzione e il caricamento di carburanti sostenibili per l’aviazione, compresi la raccolta e l’utilizzo di fondi, e per limitare gli effetti negativi del presente regolamento sulla connettività e sulla competitività. La relazione valuta se tali meccanismi debbano includere meccanismi finanziari e di altro tipo per colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione. 5.   La relazione valuta gli effetti delle esenzioni concesse a norma dell’ sul funzionamento del mercato interno dell’aviazione. Per quanto possibile, la relazione contiene informazioni sugli sviluppi delle politiche nei paesi terzi interessati, anche nel contesto dei loro accordi multilaterali e bilaterali con l’Unione o con l’Unione e i suoi Stati membri, nonché sullo sviluppo di un potenziale quadro strategico per la fornitura e il caricamento di carburanti sostenibili per l’aviazione a livello dell’ICAO. La relazione valuta la competitività dei vettori aerei e degli hub aeroportuali dell’Unione rispetto ai loro concorrenti nei paesi terzi interessati, nonché l’eventuale reinstradamento, in particolare attraverso una deviazione del traffico verso gli hub aeroportuali di paesi terzi, il che comporta la rilocalizzazione delle emissioni di CO2. In particolare, in assenza di un regime obbligatorio a livello internazionale sull’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione per i voli internazionali con un livello di ambizione analogo rispetto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento ovvero in assenza di meccanismi elaborati a livello internazionale che consentano di evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di distorsione della concorrenza per il trasporto aereo internazionale, entro il 31 dicembre 2026 la Commissione prende in considerazione, se del caso, meccanismi mirati volti a prevenire tali effetti, compresa, ove opportuno, l’estensione al trasporto aereo internazionale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), nonché altri tipi di misure che tengano conto del fatto che la destinazione finale del volo si trova al di fuori del territorio dell’Unione. 6.   La relazione contiene informazioni dettagliate sull’applicazione del presente regolamento. Nella relazione si valuta l’opportunità di modificare il presente regolamento e, se del caso, le opzioni di modifica, in linea con un potenziale quadro strategico sulla diffusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione a livello dell’ICAO. Nell’ambito della prima relazione o in una precedente relazione a sé stante presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione valuta eventuali misure per ottimizzare il tenore di carburante nei carburanti per l’aviazione. 7.   Nella stesura della relazione, e almeno sei mesi prima dell’adozione, la Commissione può consultare gli Stati membri.
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