Art. 15
Meccanismi di flessibilità
In vigore dal 18 ott 2023
Meccanismi di flessibilità
1. In deroga all’, paragrafo 1, dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, per ciascun periodo di riferimento, un fornitore di carburante per l’aviazione può fornire le quote minime di carburante sostenibile per l’aviazione definite nell’allegato I come media ponderata di tutto il carburante per l’aviazione da lui fornito negli aeroporti dell’Unione per tale periodo di riferimento.
2. Entro il 1o luglio 2024 la Commissione individua e valuta le evoluzioni in materia di produzione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione sul mercato del carburante per l’aviazione dell’Unione e valuta eventuali miglioramenti o misure supplementari rispetto all’attuale meccanismo di flessibilità dei carburanti sostenibili per l’aviazione di cui al paragrafo 1, quali l’istituzione o il riconoscimento di un sistema di negoziabilità dei carburanti sostenibili per l’aviazione per consentire l’approvvigionamento di carburante nell’Unione senza bisogno di una connessione fisica a un sito di fornitura, al fine di agevolare ulteriormente la fornitura e la diffusione di carburanti sostenibili per l’aviazione durante il periodo di flessibilità.
Tale possibile sistema, che incorpora elementi di un sistema «book and claim», potrebbe consentire agli operatori aerei o ai fornitori di carburante, ovvero a entrambi, di acquistare carburanti sostenibili per l’aviazione mediante accordi contrattuali con i fornitori di carburante per l’aviazione e di dichiarare l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione negli aeroporti dell’Unione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui espone i principali risultati della valutazione effettuata a norma del presente paragrafo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
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