Art. 12 · Applicazione delle norme

Art. 12

Applicazione delle norme

In vigore dal 18 ott 2023
Applicazione delle norme 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto, in particolare, della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2024 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché agli operatori aerei che non rispettano gli obblighi di cui all’ sia imposta una sanzione pecuniaria. Tale sanzione pecuniaria è proporzionata e dissuasiva e di importo non inferiore al doppio della cifra ottenuta moltiplicando il prezzo medio annuo per tonnellata del carburante per l’aviazione per il quantitativo annuo totale non caricato. Un operatore aereo può essere esentato da una sanzione pecuniaria se può dimostrare che la sua inosservanza degli obblighi di cui all’ è stata dovuta a circostanze eccezionali e imprevedibili, al di fuori del suo controllo, i cui effetti non si sarebbero potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché agli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione che non adottano le misure necessarie per ovviare alla mancanza di un accesso adeguato da parte degli operatori aerei ai carburanti per l’aviazione contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione a norma dell’, paragrafo 3, sia imposta una sanzione pecuniaria. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché ai fornitori di carburante per l’aviazione che non rispettano gli obblighi di cui all’ relativi alla quota minima di carburanti sostenibili per l’aviazione sia imposta una sanzione pecuniaria. Tale sanzione è proporzionata e dissuasiva e di importo non inferiore al doppio della cifra ottenuta moltiplicando la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata del carburante convenzionale per l’aviazione e quello del carburante sostenibile per l’aviazione per il quantitativo di carburanti per l’aviazione che non rispettano la quota minima di cui all’ e all’allegato I. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché ai fornitori di carburante per l’aviazione che non rispettano gli obblighi di cui all’ relativi alle quote minime di carburanti sintetici per l’aviazione e, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2034, alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, sia imposta una sanzione pecuniaria. Tale sanzione è proporzionata e dissuasiva e di importo non inferiore al doppio della cifra ottenuta moltiplicando la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata del carburante sintetico per l’aviazione e del carburante convenzionale per l’aviazione per il quantitativo di carburante per l’aviazione che non rispetta le quote minime di cui all’ e all’allegato I. Nel determinare la sanzione pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, gli Stati membri tengono conto di ogni eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di carburanti sintetici per l’aviazione già imposta al fornitore di carburante per l’aviazione in riferimento al rispettivo periodo di cui al presente paragrafo, al fine di evitare una doppia sanzione. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché ai fornitori di carburante per l’aviazione per i quali sia stato dimostrato che hanno fornito informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all’origine del carburante sostenibile per l’aviazione da essi fornito a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, sia imposta una sanzione pecuniaria. Tale sanzione pecuniaria è proporzionata e dissuasiva e di importo non inferiore al doppio della cifra ottenuta moltiplicando la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata del carburante convenzionale per l’aviazione e quello del carburante sostenibile per l’aviazione per il quantitativo di carburante per l’aviazione in merito al quale sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte. 7.   Nella decisione che impone le sanzioni pecuniarie di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6, l’autorità o le autorità competenti illustrano la metodologia applicata per determinare il prezzo del carburante per l’aviazione, del carburante sostenibile per l’aviazione e del carburante sintetico per l’aviazione sul mercato del carburante per l’aviazione dell’Unione. Tale metodologia si basa su criteri verificabili e oggettivi, compresa l’ultima relazione tecnica disponibile di cui all’. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di carburante per l’aviazione che, in un dato periodo di riferimento, non abbiano interamente rispettato l’obbligo di cui all’ in relazione alle quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione o di carburanti sintetici per l’aviazione, forniscano al mercato, nel periodo di riferimento successivo, il rispettivo carburante in quantità pari a quella che consente di rispettare integralmente l’obbligo, in aggiunta alla quantità prevista dall’obbligo relativo al periodo di riferimento. In deroga al primo comma, ai carburanti sintetici per l’aviazione si applicano le norme seguenti nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2031 e tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034: a) i fornitori di carburante per l’aviazione che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2031, non abbiano interamente rispettato l’obbligo di cui all’ in relazione alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, forniscono al mercato, entro la fine del periodo compreso tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034, una quantità di carburante sintetico per l’aviazione pari a quella che consente di rispettare integralmente l’obbligo, in aggiunta alla quantità prevista dall’obbligo relativo a tale periodo; e b) i fornitori di carburante per l’aviazione che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034, non abbiano interamente rispettato l’obbligo di cui all’ in relazione alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, forniscono al mercato, nel periodo di riferimento successivo, una quantità di carburante sintetico per l’aviazione pari a quella che consente di rispettare integralmente l’obbligo, in aggiunta alla quantità prevista dall’obbligo relativo al periodo di riferimento. L’adempimento degli obblighi di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo non esonera il fornitore di carburante per l’aviazione dall’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie di cui ai paragrafi 4 e 5. 9.   Gli Stati membri dispongono del quadro giuridico e amministrativo necessario a livello nazionale per garantire l’adempimento degli obblighi e la riscossione delle sanzioni pecuniarie. 10.   Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, siano utilizzate per sostenere progetti di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione, la produzione di tali carburanti ovvero meccanismi che consentano di colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione. Ove tali entrate siano destinate al bilancio generale di uno Stato membro, si ritiene che tale Stato membro abbia rispettato il primo comma se attua politiche di sostegno finanziario per sostenere progetti di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione, la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione o politiche a sostegno di meccanismi che consentono di colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione, che hanno un valore equivalente o superiore alle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie. Entro il 25 settembre 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri pubblicano una relazione sull’impiego delle entrate aggregate generate dalle sanzioni pecuniarie come pure informazioni sul livello di spesa destinato a progetti di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione, alla produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione o a politiche a sostegno di meccanismi che consentono di colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione.
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