Art. 54
Regime linguistico
In vigore dal 17 ott 2023
Regime linguistico
1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d’asta in applicazione dell’, paragrafo 1, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.
Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite dalla piattaforma d’asta comune, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma d’asta indipendente forniscono parimenti a loro spese la traduzione nelle stesse lingue di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite da tale piattaforma indipendente.
3. I soggetti che chiedono l’ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti documenti nella lingua di cui al paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua in conformità del paragrafo 2:
a)
le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
b)
le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
c)
eventuali domande connesse alle lettere a) o b).
Le piattaforme d’asta possono chiedere la traduzione certificata delle informazioni di cui al primo comma in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.
4. I soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell’Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 8, dell’, paragrafo 4 e dell’, paragrafo 3.
Se uno Stato membro ha deciso di fornire la traduzione a norma del paragrafo 2 nella lingua di cui al primo comma, tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, ai soggetti ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti.
Anche qualora lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella lingua di cui al primo comma a norma del paragrafo 2, i soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono comunque rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo, autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale per le comunicazioni di cui a tale comma.
5. Gli Stati membri sono responsabili dell’accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.
I soggetti che presentano la traduzione di un documento di cui al paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti a norma del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.
Storico versioni
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