Art. 53
Tutela delle informazioni riservate
In vigore dal 17 ott 2023
Tutela delle informazioni riservate
1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
a)
contenuto dell’offerta;
b)
contenuto di eventuali istruzioni per l’offerta, anche qualora questa non sia presentata;
c)
informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l’identità dell’offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
i)
numero delle quote che l’offerente intende acquistare in un’asta;
ii)
prezzo che l’offerente intende pagare per tali quote;
d)
informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l’offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
i)
fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
ii)
fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
e)
informazioni fornite nell’ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli ;
f)
segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d’appalto competitiva per la designazione di una piattaforma d’asta;
g)
informazioni sull’algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all’, paragrafo 1, secondo comma;
h)
informazioni sui metodi applicati per stabilire cosa costituisce un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario prima e durante l’asta, di cui all’, paragrafo 7.
2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
a)
le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
b)
la rivelazione avviene con il consenso scritto dell’offerente, del soggetto ammesso all’asta o del soggetto che chiede l’ammissione all’asta;
c)
la loro divulgazione è richiesta in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell’Unione;
d)
le informazioni sono state rese note in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
e)
le informazioni sono rivelate o rese note a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell’Unione;
f)
le informazioni sono compendiate o espunte prima della divulgazione rendendo improbabile il discernimento di dati riguardanti:
i)
singole offerte o istruzioni per la presentazione di offerte;
ii)
singole aste;
iii)
singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l’ammissione alle aste;
iv)
singole domande di ammissione alle aste;
v)
singoli rapporti con gli offerenti;
g)
si tratta di informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d’appalto di cui al medesimo punto, e che sono a loro volta tenuti al segreto d’ufficio o professionale nell’ambito del loro rapporto professionale;
h)
la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d’ufficio o professionale a norma del diritto dell’Unione:
i)
per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), la data di inizio del periodo d’offerta dell’asta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta;
ii)
per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), la data di conclusione del rapporto intercorrente con l’offerente;
iii)
per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), la data di presentazione delle informazioni nell’ambito della procedura d’appalto competitiva.
4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell’eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d’asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designa.
5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l’adempimento dei suoi obblighi o per lo svolgimento dei suoi compiti in relazione alle aste.
6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d’asta e i seguenti soggetti:
a)
le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d’asta;
b)
le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
c)
la Commissione.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d’asta è vincolato al segreto d’ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2830:oj#art-53