Art. 48
Dimensione massima dell’offerta e altre misure correttive
In vigore dal 17 ott 2023
Dimensione massima dell’offerta e altre misure correttive
1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa, nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d’asta può imporre la dimensione massima dell’offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e previo parere della Commissione al riguardo, purché l’applicazione di tale limite o di qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d’asta. La piattaforma d’asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.
2. La dimensione massima dell’offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all’asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all’asta in un determinato anno, in funzione della soluzione che la piattaforma d’asta ritiene più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.
3. Ai fini del presente articolo, per dimensione massima dell’offerta s’intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un’offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell’, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
a)
uno stesso gruppo di imprese, formato da un’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
b)
uno stesso raggruppamento di imprese;
c)
un’unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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