Art. 46
Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all’attività criminosa
In vigore dal 17 ott 2023
Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all’attività criminosa
1. Le autorità nazionali competenti di cui all’, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono a garantire la conformità della piattaforma d’asta a quanto segue:
a)
le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’, paragrafo 2, lettera e), e all’, paragrafo 8, del presente regolamento;
b)
l’obbligo di negare l’ammissione all’asta o di revocare o sospendere l’ammissione già concessa a norma dell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;
c)
gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all’ del presente regolamento;
d)
gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3.
Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di cui all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.
La piattaforma d’asta può essere ritenuta responsabile della violazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell’, paragrafi 5 e 8, dell’, paragrafi 1 e 2, e dell’ del presente regolamento. A tali violazioni si applicano le sanzioni e le misure di cui agli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.
2. La piattaforma d’asta, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con la FIU provvedendo tempestivamente a:
a)
informare la FIU di propria iniziativa, anche tramite segnalazione, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
b)
fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma d’asta interessata.
4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d’asta designata a norma del presente regolamento provvede affinché alla piattaforma in questione si applichino le disposizioni nazionali che recepiscono gli , l’, paragrafo 1, e l’ della direttiva (UE) 2015/849.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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