Art. 44 · Monitoraggio delle aste

Art. 44

Monitoraggio delle aste

In vigore dal 17 ott 2023
Monitoraggio delle aste 1.   Entro la fine di ogni mese la piattaforma d’asta riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda: a) l’accesso equo e aperto; b) la trasparenza; c) la definizione del prezzo; d) gli aspetti tecnici e operativi dell’esecuzione del contratto che designa la piattaforma d’asta; e) il rapporto tra i procedimenti d’asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d); f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell’ o dell’; g) eventuali violazioni del presente regolamento o dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell’ o dell’ del presente regolamento; h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g). Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d’asta fornisce una sintesi e un’analisi delle segnalazioni mensili dell’anno precedente. 2.   La piattaforma d’asta trasmette le segnalazioni e le sintesi di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all’autorità nazionale competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014 e all’ESMA. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l’esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d’asta. Gli Stati membri che designano una piattaforma d’asta indipendente notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d’asta. 4.   In conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all’azione comune a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e degli Stati membri che designano una piattaforma d’asta indipendente, pubblica relazioni sintetiche sulle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo. 5.   I responsabili del collocamento, le piattaforme d’asta, le autorità nazionali competenti per la vigilanza e l’ESMA collaborano attivamente tra di loro e con la Commissione e, su richiesta, forniscono a quest’ultima eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il loro monitoraggio. 6.   Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell’, paragrafo 2, e l’ESMA, nell’ambito delle loro competenze, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste. 7.   Nell’adempimento dei propri obblighi a norma dei paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d’ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell’Unione.
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