Art. 42
Struttura e livello delle tariffe
In vigore dal 17 ott 2023
Struttura e livello delle tariffe
1. La struttura e il livello delle tariffe, nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.
Se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 4, il gestore della piattaforma d’asta può tuttavia aumentare le tariffe pagate dagli aggiudicatari a norma dell’, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili pagate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d’asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione degli della decisione (UE) 2015/1814.
2. La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento, possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.
3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l’indicazione dell’importo dovuto per ciascun servizio.
Storico versioni
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