Art. 41 · Garanzia prestata dal responsabile del collocamento

Art. 41

Garanzia prestata dal responsabile del collocamento

In vigore dal 17 ott 2023
Garanzia prestata dal responsabile del collocamento 1.   Prima dell’inizio del periodo d’offerta per la vendita all’asta di contratti (spot) a due giorni, il responsabile del collocamento è tenuto a prestare una garanzia fornendo delle quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna. Il volume e la data di consegna di tali quote sono specificati nelle tabelle d’asta corrispondenti ai calendari delle aste di cui all’ o 13, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122. 2.   Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all’asta le quote, in un conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell’attesa della consegna.
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