Art. 40
Garanzia prestata dall’offerente
In vigore dal 17 ott 2023
Garanzia prestata dall’offerente
1. Prima dell’inizio del periodo d’offerta per la vendita all’asta di contratti (spot) a due giorni, gli offerenti o gli intermediari che agiscono per loro conto sono tenuti a fornire una garanzia al sistema di compensazione o al sistema di regolamento collegato alla piattaforma che conduce le aste.
2. La garanzia non escussa fornita dall’offerente non aggiudicatario, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d’offerta.
3. La garanzia fornita dall’offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo il regolamento.
Storico versioni
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