Art. 39 · Consegna differita delle quote messe all’asta

Art. 39

Consegna differita delle quote messe all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Consegna differita delle quote messe all’asta Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare in toto o in parte le quote messe all’asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita. L’aggiudicatario o il suo avente causa non dispongono di altri rimedi in caso di consegna differita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-39