Art. 29 · Designazione di piattaforme d’asta indipendenti

Art. 29

Designazione di piattaforme d’asta indipendenti

In vigore dal 17 ott 2023
Designazione di piattaforme d’asta indipendenti 1.   Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, possono designare la propria piattaforma indipendente per la vendita all’asta del proprio volume di quote di cui agli . 2.   Una piattaforma indipendente può essere la stessa della piattaforma d’asta comune o una piattaforma d’asta diversa. 3.   Lo Stato membro che desiderava designare una piattaforma indipendente era tenuto a informare la Commissione entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1031/2010. 4.   La piattaforma indipendente deve essere scelta secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell’Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e i procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale. Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 non supera i tre anni, prorogabili al massimo di altri due anni. La designazione di una piattaforma indipendente di cui al paragrafo 1 non è effettiva prima dell’entrata in vigore dell’iscrizione della piattaforma in questione nell’allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 6. 5.   Lo Stato membro che decida di designare una piattaforma indipendente invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi: a) la denominazione della piattaforma che intende designare; b) le modalità operative dettagliate del procedimento d’asta svolto dalla piattaforma che intende designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione della piattaforma stessa e ai sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne; c) il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto della piattaforma d’asta comune e con eventuali altri calendari proposti da altri Stati membri che hanno designato una piattaforma indipendente; d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all’, paragrafi 4, 5 e 6, la piattaforma designanda, nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l’attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni; e) le misure dettagliate adottate in conformità all’, paragrafo 3, e all’ per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento. 6.   Le piattaforme d’asta indipendenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il loro periodo di designazione, gli Stati membri che le designano ed eventuali condizioni od obblighi sono iscritti nell’allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e rispettati gli obiettivi di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro interessato. Se lo Stato membro che ha designato una piattaforma d’asta indipendente di cui al paragrafo 1 decide di designare nuovamente la stessa piattaforma alle stesse condizioni e agli stessi obblighi di cui al primo comma, l’iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 5 e informa gli altri Stati membri in merito alla nuova designazione. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell’iscrizione. In difetto dell’iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall’entrata in vigore dell’eventuale iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme d’asta comuni per mettere all’asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all’asta sulla piattaforma indipendente da designare. Lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all’azione comune unicamente per poter utilizzare la piattaforma d’asta comune di cui al terzo comma Tale partecipazione avviene a norma delle disposizioni dell’, paragrafo 5, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto. 7.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, e sceglie di designare una piattaforma indipendente può aderire all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo. Il volume di quote programmato per la messa all’asta in una piattaforma indipendente è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma comune pertinente.
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