Art. 28
Servizi forniti alla Commissione dalla piattaforma d’asta comune
In vigore dal 17 ott 2023
Servizi forniti alla Commissione dalla piattaforma d’asta comune
La piattaforma d’asta comune fornisce alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:
a)
coordinamento del calendario delle aste con piattaforme indipendenti di cui all’allegato III;
b)
informazioni relative allo svolgimento delle aste a norma dell’;
c)
relazioni a norma dell’, paragrafo 4, terzo comma, e dell’, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
d)
riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell’, paragrafo 3, della stessa direttiva, che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
e)
qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all’azione comune.
Storico versioni
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