Art. 26
Designazione di una piattaforma d’asta comune
In vigore dal 17 ott 2023
Designazione di una piattaforma d’asta comune
1. Gli Stati membri designano una piattaforma d’asta comune con procedura d’appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all’azione comune a norma del presente articolo, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici.
2. La procedura d’appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. La piattaforma d’asta comune è designata per un periodo massimo di cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni tale periodo. Durante il periodo di vigenza della designazione, la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.
4. L’identità e i recapiti della piattaforma d’asta comune di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito web della Commissione.
5. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al presente articolo dopo l’entrata in vigore dell’accordo sull’appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri già partecipanti all’azione accettano le modalità di tale accordo, nonché tutte le decisioni già adottate in forza dello stesso.
Agli Stati membri che, ai sensi dell’, paragrafo 4, decidono di non partecipare all’azione comune di cui al presente articolo e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all’azione comune e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti nell’Unione in materia di appalti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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